Capitolo LXIX – Divieto di arrogarsi le difese dei confratelli – 1, 4
Nelle associazioni e comunità (anche religiose), il divieto di arrogarsi le difese dei confratelli tutela la correttezza dei rapporti e previene conflitti, fazioni e “difese d’ufficio” non richieste. La gestione di accuse, critiche o controversie deve passare da canali appropriati (organi competenti, procedure interne, professionisti incaricati), garantendo imparzialità e trasparenza. Così si protegge la persona coinvolta senza trasformare un problema in uno scontro, preservando unità e rispetto reciproco.
