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Capitolo LXIX – Divieto di arrogarsi le difese dei confratelli – 1, 4

1. Bisogna evitare in tutti i modi che per qualsiasi motivo un monaco si provi a difendere un altro o ad assumerne in certo modo la protezione,2. anche se ci fosse tra loro un qualsiasi vincolo di parentela.3. I monaci si guardino assolutamente da un simile abuso, che può costituire una pericolosissima occasione di disordini o di scandali.4. Se qualcuno trasgredisse queste norme, sia punito con la massima severità.Questa parte della Regola viene letta dai monaci in queste date: 27 aprile 27 agosto 27 dicembre

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