Capitolo LXIII – L’ordine della comunità – 10, 19

Capitolo LXIII – L’ordine della comunità – 10, 19

10. I più giovani, dunque, trattino con riguardo i più anziani, che a loro volta li ricambino con amore.
11. Anche quando si chiamano tra loro, nessuno si permetta di rivolgersi all’altro con il solo nome,
12. ma gli anziani diano ai giovani l’appellativo di “fratello” e i giovani usino per gli anziani quello di “reverendo padre”, come espressione del loro rispetto filiale.
13. L’abate poi sia chiamato “signore” e “abate”, non perché si sia arrogato da sé un tale titolo, ma in onore e per amore di Cristo del quale sappiamo per fede che egli fa le veci.
14. Da parte sua, però, rifletta sull’onore che gli viene tributato e se ne dimostri degno.
15. Dovunque i fratelli si incontrano, il più giovane chieda la benedizione al più anziano;
16. quando passa un monaco anziano, il più giovane si alzi e gli ceda il posto, guardandosi bene dal rimettersi a sedere prima che l’anziano glielo permetta,
17. in modo che si realizzi quanto è scritto: “Prevenitevi a vicenda nel rendervi onore”.
18. I ragazzi più piccoli e i giovanetti occupino in coro e in refettorio i posti loro spettanti secondo la Regola:
19. ma fuori di lì siano sorvegliati e tenuti dappertutto sotto la disciplina, finché non avranno raggiunto un età più matura.

Questa parte della Regola viene letta dai monaci in queste date:

19 aprile 19 agosto 19 dicembre
Capitolo LXIII – L’ordine della comunità – 1, 9

Capitolo LXIII – L’ordine della comunità – 1, 9

1. Nella comunità ognuno conservi il posto che gli spetta secondo la data del suo ingresso o l’esemplarità della sua condotta o la volontà dell’abate.
2. Bisogna però che quest’ultimo non metta lo scompiglio nel gregge che gli è stato affidato, prendendo delle disposizioni ingiuste come se esercitasse un potere assoluto,
3. ma pensi sempre che dovrà rendere conto a Dio di tutte le sue decisioni e azioni.
4. Dunque i monaci si succedano nel bacio di pace e nella comunione, nell’intonare i salmi e nei posti in coro, secondo l’ordine stabilito dall’abate o a essi spettante.
5. E in nessuna occasione l’età costituisca un criterio distintivo o pregiudizievole per stabilire i posti,
6. perché Samuele e Daniele, quando erano ancora fanciulli, giudicarono gli anziani.
7. Quindi, a eccezione di quelli che, come abbiamo già detto, l’abate avrà promosso per ragioni superiori o degradato per motivi fondati, tutti gli altri occupino sempre i posti determinati dalla data del rispettivo ingresso,
8. in modo che il monaco, arrivato – per esempio – in monastero alle 9, sappia di essere più giovane di quello arrivato alle 8, quale che sia la sua età e dignità.
9. Per quanto riguarda i ragazzi, invece, si osservi in tutto e per tutto la relativa disciplina.

Questa parte della Regola viene letta dai monaci in queste date:

18 aprile 18 agosto 18 dicembre
Capitolo LXII – I sacerdoti del monastero – 1, 11

Capitolo LXII – I sacerdoti del monastero – 1, 11

1. Se un abate desidera che uno dei suoi monaci sia ordinato sacerdote o diacono per il servizio della comunità scelga in essa un fratello degno di esercitare tali funzioni.
2. Ma il monaco ordinato si guardi dalla vanità e dalla superbia
3. e non creda di poter fare altro che quello che gli ordina l’abate, tenendo sempre presente che d’ora in poi dovrà essere maggiormente sottomesso alla disciplina.
4. Né col pretesto del sacerdozio trascuri l’obbedienza alla Regola o la disciplina, ma anzi progredisca sempre più nelle vie di Dio.
5. Conservi sempre il posto che gli spetta in corrispondenza del suo ingresso in monastero,
6. tranne che per il ministero dell’altare, oppure nel caso che la scelta della comunità o la volontà dell’abate l’abbiano promosso in considerazione della sua vita esemplare.
7. Sappia però che deve osservare la disciplina prestabilita per i decani e i superiori.
8. Se avrà la presunzione di agire diversamente, non sia più trattato come un sacerdote, ma come un ribelle.
9. E nell’eventualità che, dopo essere stato ammonito non si correggesse, si chiami a testimonio anche il vescovo.
10. Ma se neanche allora si emendasse e le sue colpe diventassero sempre più evidenti, sia espulso dal monastero,
11. purché però sia stato così ostinato da non volersi sottomettere e obbedire alla Regola.

Questa parte della Regola viene letta dai monaci in queste date:

17 aprile 17 agosto 17 dicembre
Capitolo LXI – L’accoglienza dei monaci forestieri – 6, 14

Capitolo LXI – L’accoglienza dei monaci forestieri – 6, 14

6. Se però, quando era ospite si è dimostrato pieno di pretese e di difetti, non solo non dev’essere aggregato alla comunità,
7. ma bisogna dirgli garbatamente di andarsene per evitare che le sue miserie contagino anche gli altri.
8. Invece, se non merita di essere allontanato, non sia accolto e incorporato nella comunità solo nel caso che ne faccia domanda,
9. ma sia addirittura invitato a rimanere, perché gli altri possano trarre profitto dal suo esempio
10. e perché dappertutto si serve il medesimo Signore e si milita sotto lo stesso Re.
11. Anzi, se l’abate lo ritiene degno, può anche assegnargli un posto un po’ elevato.
12. E non solamente un monaco, ma anche coloro che appartengono all’ordine sacerdotale o al chiericato, l’abate può destinare a un posto superiore a quello corrispondente al loro ingresso in monastero, se ha notato che la condotta lo merita.
13. Si guardi però sempre dall’ammettere stabilmente nella sua comunità un monaco proveniente da un monastero conosciuto, senza il consenso e le lettere commendatizie del suo abate,
14. perché sta scritto: “Non fare agli altri quello che non vuoi che sia fatto a te”.

Questa parte della Regola viene letta dai monaci in queste date:

16 aprile 16 agosto 16 dicembre
Capitolo LXI – L’accoglienza dei monaci forestieri  – 1, 5

Capitolo LXI – L’accoglienza dei monaci forestieri – 1, 5

1. Se un monaco forestiero, giunto di lontano, vuole abitare nel monastero in qualità di ospite
2. e si dimostra soddisfatto delle consuetudini locali,
3. accontentandosi con semplicità di quello che trova, senza disturbare la comunità con le sue pretese, sia accolto per tutto il tempo che desidera.
4. Nel caso poi che egli rilevi qualche inconveniente o dia qualche suggerimento, l’abate si chieda se il Signore non lo abbia mandato proprio per questo.
5. E se in seguito vorrà fissare la sua stabilità nel monastero, non si opponga un rifiuto a questa sua richiesta, tanto più che durante la sua permanenza si è avuto modo di studiarne il comportamento.

Questa parte della Regola viene letta dai monaci in queste date:

15 aprile

15 agosto

15 dicembre

Capitolo LX – I sacerdoti aspiranti alla vita monastica – 1, 9

Capitolo LX – I sacerdoti aspiranti alla vita monastica – 1, 9

1. Se qualche sacerdote chiede di essere ammesso nel monastero, non bisogna affrettarsi troppo ad accogliere la sua richiesta.
2. Ma se continua a insistere in questa preghiera, sappia che dovrà osservare tutta la disciplina della Regola,
3. senza la minima attenuazione, in modo che gli si possa dire con la Scrittura: “Amico, che sei venuto a fare?”.
4. Gli si conceda tuttavia di prender posto dopo l’abate, di dare la benedizione e di recitare le preci finali, purché l’abate disponga così;
5. altrimenti non pretenda assolutamente nulla, anzi sia per tutti un esempio di umiltà, ben sapendo di essere soggetto alla disciplina della Regola.
6. E se per caso nella comunità si dovesse trattare dell’assegnazione delle cariche o di qualche altro affare,
7. occupi il posto che gli spetta corrispondentemente al suo ingresso in monastero e non quello che gli è stato concesso in considerazione della sua dignità sacerdotale.
8. Se poi qualche chierico, spinto dallo stesso desiderio, volesse essere aggregato alla comunità, sia assegnato a un posto di un certo riguardo,
9. ma sempre a condizione che prometta anche lui l’osservanza della Regola e la propria stabilità.

Questa parte della Regola viene letta dai monaci in queste date:

14 aprile

14 agosto

14 dicembre