zzz Capitolo LXI – L’accoglienza dei monaci forestieri – 6, 14

zzz Capitolo LXI – L’accoglienza dei monaci forestieri – 6, 14

6. Se però, quando era ospite si è dimostrato pieno di pretese e di difetti, non solo non dev’essere aggregato alla comunità,
7. ma bisogna dirgli garbatamente di andarsene per evitare che le sue miserie contagino anche gli altri.
8. Invece, se non merita di essere allontanato, non sia accolto e incorporato nella comunità solo nel caso che ne faccia domanda,
9. ma sia addirittura invitato a rimanere, perché gli altri possano trarre profitto dal suo esempio
10. e perché dappertutto si serve il medesimo Signore e si milita sotto lo stesso Re.
11. Anzi, se l’abate lo ritiene degno, può anche assegnargli un posto un po’ elevato.
12. E non solamente un monaco, ma anche coloro che appartengono all’ordine sacerdotale o al chiericato, l’abate può destinare a un posto superiore a quello corrispondente al loro ingresso in monastero, se ha notato che la condotta lo merita.
13. Si guardi però sempre dall’ammettere stabilmente nella sua comunità un monaco proveniente da un monastero conosciuto, senza il consenso e le lettere commendatizie del suo abate,
14. perché sta scritto: “Non fare agli altri quello che non vuoi che sia fatto a te”.

Questa parte della Regola viene letta dai monaci in queste date:

16 aprile 16 agosto 16 dicembre
zzz Capitolo LXI – L’accoglienza dei monaci forestieri  – 1, 5

zzz Capitolo LXI – L’accoglienza dei monaci forestieri – 1, 5

1. Se un monaco forestiero, giunto di lontano, vuole abitare nel monastero in qualità di ospite
2. e si dimostra soddisfatto delle consuetudini locali,
3. accontentandosi con semplicità di quello che trova, senza disturbare la comunità con le sue pretese, sia accolto per tutto il tempo che desidera.
4. Nel caso poi che egli rilevi qualche inconveniente o dia qualche suggerimento, l’abate si chieda se il Signore non lo abbia mandato proprio per questo.
5. E se in seguito vorrà fissare la sua stabilità nel monastero, non si opponga un rifiuto a questa sua richiesta, tanto più che durante la sua permanenza si è avuto modo di studiarne il comportamento.

Questa parte della Regola viene letta dai monaci in queste date:

15 aprile

15 agosto

15 dicembre

zzz Capitolo LX – I sacerdoti aspiranti alla vita monastica – 1, 9

zzz Capitolo LX – I sacerdoti aspiranti alla vita monastica – 1, 9

1. Se qualche sacerdote chiede di essere ammesso nel monastero, non bisogna affrettarsi troppo ad accogliere la sua richiesta.
2. Ma se continua a insistere in questa preghiera, sappia che dovrà osservare tutta la disciplina della Regola,
3. senza la minima attenuazione, in modo che gli si possa dire con la Scrittura: “Amico, che sei venuto a fare?”.
4. Gli si conceda tuttavia di prender posto dopo l’abate, di dare la benedizione e di recitare le preci finali, purché l’abate disponga così;
5. altrimenti non pretenda assolutamente nulla, anzi sia per tutti un esempio di umiltà, ben sapendo di essere soggetto alla disciplina della Regola.
6. E se per caso nella comunità si dovesse trattare dell’assegnazione delle cariche o di qualche altro affare,
7. occupi il posto che gli spetta corrispondentemente al suo ingresso in monastero e non quello che gli è stato concesso in considerazione della sua dignità sacerdotale.
8. Se poi qualche chierico, spinto dallo stesso desiderio, volesse essere aggregato alla comunità, sia assegnato a un posto di un certo riguardo,
9. ma sempre a condizione che prometta anche lui l’osservanza della Regola e la propria stabilità.

Questa parte della Regola viene letta dai monaci in queste date:

14 aprile

14 agosto

14 dicembre

zzz Capitolo LIX – I piccoli oblati – 1, 8

zzz Capitolo LIX – I piccoli oblati – 1, 8

1. Se qualche persona facoltosa volesse offrire il proprio figlio a Dio nel monastero e il ragazzo è ancora piccino, i genitori stendano la domanda di cui abbiamo parlato nel capitolo precedente
2. e l’avvolgano nella tovaglia dell’altare insieme con l’oblazione della Messa e la mano del bimbo, offrendolo in questo modo.
3. Per quanto riguarda poi i loro beni, o nella domanda suddetta promettano di non dargli mai nulla, né direttamente né per interposta persona, né in qualsiasi altro modo, e neanche di dargli mai l’occasione di procurarsi qualche sostanza,
4. oppure, se non intendono regolarsi secondo questa prassi e desiderano offrire qualche cosa al monastero per la salute dell’anima loro,
5. facciano donazione dei beni che vogliono regalare al monastero, riservandosene, se credono, l’usufrutto.
6. Così si precludano tutte le vie, in modo da non lasciare al ragazzo alcun miraggio da cui possa esser tratto in inganno e – Dio non voglia! – in perdizione, come ci ha insegnato l’esperienza.
7. La stessa procedura seguano anche i meno abbienti.
8. Quanto a coloro che non possiedono proprio nulla, facciano semplicemente la domanda e offrano il loro figlioletto con l’oblazione della Messa, alla presenza di testimoni.

Questa parte della Regola viene letta dai monaci in queste date:

13 aprile

13 agosto

13 dicembre

zzz Capitolo LVIII – Norme per l’accettazione dei fratelli – 17, 29

zzz Capitolo LVIII – Norme per l’accettazione dei fratelli – 17, 29

17. Al momento dell’ammissione faccia in coro, davanti a tutta la comunità, solenne promessa di stabilità, conversione continua e obbedienza,
18. al cospetto di Dio e di tutti i suoi santi, in modo da essere pienamente consapevole che, se un giorno dovesse comportarsi diversamente, sarà condannato da Colui del quale si fa giuoco.
19. Di tale promessa stenda un documento sotto forma di domanda, rivolta ai Santi, le cui reliquie sono conservate nella chiesa, e all’abate presente.
20. Scriva di suo pugno il suddetto documento o, se non è capace, lo faccia scrivere da un altro, dietro sua esplicita richiesta, e lo firmi con un segno, deponendolo poi sull’altare con le proprie mani.
21. Una volta depositato il documento sull’altare, il novizio intoni subito il versetto: “Accoglimi, Signore, secondo la tua promessa e vivrò; e non deludermi nella mia speranza”.
22. Tutta la comunità ripeta per tre volte lo stesso versetto, aggiungendovi alla fine il Gloria.
23. Poi il novizio si prostri ai piedi di ciascuno dei fratelli per chiedergli di pregare per lui e da quel giorno sia considerato come un membro della comunità.
24. Se possiede dei beni materiali, li distribuisca in precedenza ai poveri o li doni al monastero con un atto ufficiale senza riservare per sé la minima proprietà,
25. ben sapendo che da quel giorno in poi non sarà più padrone neanche del proprio corpo.
26. Quindi, subito dopo, sia spogliato in coro delle vesti che indossa e rivestito dell’abito monastico.
27. Ma gli indumenti di cui si è spogliato devono essere conservati nel guardaroba,
28. in modo che, se in seguito dovesse – Dio non voglia!- cedere alla suggestione diabolica e lasciare il monastero, sia mandato via senza l’abito monastico.
29. Non gli si restituisca invece la domanda che l’abate ha ritirato dall’altare, ma sia conservata in monastero.

Questa parte della Regola viene letta dai monaci in queste date:

12 aprile

12 agosto

12 dicembre